La denuncia dichiarativa

Come farla?

Deve essere compilato l’apposito modulo che andrà inoltrato al Servizio Certificazione CITES competente territorialmente con le stesse modalità della dichiarazione di nascita.

Quando farla?

La denuncia dichiarativa deve essere compilata inizialmente e ogni volta che si verificano variazioni nelle specie allevate e nelle condizioni di allevamento. Le sole variazioni numeriche dei soggetti non costituiscono, pertanto, obbligo per una nuova presentazione del documento.

Perché farla?

La denuncia dichiarativa è stata introdotta dalla Circolare n. 38/2002 per l’accertamento della conformità della nascita in cattività.

Note

La mancata presentazione di questa denuncia rende impossibile qualsiasi spostamento dei soggetti per qualsiasi motivazione (cessioni, esposizioni, ecc.) in quanto manca il visto di conformità. 

Molti Uffici Certificazione CITES inviano all’allevatore, dopo la presentazione della denuncia, una lettera recante all’oggetto: “Conformità dell’allevamento ai requisiti dell’art. 24 del Reg. (CE) 1808/01, altri, invece, non inviano nulla. Trascorsi dieci giorni dall’inoltro della denuncia dichiarativa e nulla ricevendo l’allevatore può ritenere di aver adempiuto ai suoi obblighi e si ha, quindi, il visto di conformità. Si tratta praticamente di un “silenzio assenso”.

Esenzioni

La Circolare n. 38/2002 ha previsto alcune esenzioni alla presentazione di questa denuncia. L’elenco delle specie per le quali non deve essere presentata in quanto considerate “facilmente e comunemente allevate e il cui prelievo in natura risulta inesistente” costituisce l’annesso 3 alla circolare stessa ed è, attualmente, così composto:

  1. Padda oryzivora
  2. Poephila cincta
  3. Agapornis roseicollis
  4. Agapornis personatus
  5. Agapornis fischeri
  6. Nandayus nenday
  7. Neophema elegans
Note finali

Riportiamo il Comunicato CITES del 9 agosto 2005:

…Si informano gli allevatori di specie CITES che, il Regolamento (CE) n. 1332/2005 del 9 ago. 2005, ha ratificato quanto deciso nella 13^ sessione della Conferenza degli Stati Parte di Bangkok del 2/14 ottobre 2004. 
Pertanto:

  • Amazona finschi (Amazona pileo lilla)
  • Cacatua sulfurea (Cacatua ciuffo giallo)

dall’ Appendice II (all. B CE), sono stati trasferiti in Appendice I (all. A CE). 
Per tale ragione, gli eventuali possessori dei predetti psittacidi, hanno l’obbligo di denunciarne il possesso presso il Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato, competente per territorio, entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta

Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 19 ago. 2005 ed è entrato in vigore il 22 agosto 2005.